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Titolo III - Docenti accompagnatori e loro responsabilità

Art. 8 - Rapporto numerico e composizione del personale accompagnatore

  1. Per i viaggi di istruzione è prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 studenti partecipanti.

  2. Eventuali deroghe al rapporto numerico standard di accompagnamento o l'integrazione di figure di supporto aggiuntive possono essere assunte per esigenze organizzative.

Art. 9 - Personale autorizzato e limiti di servizio

  1. I docenti accompagnatori devono appartenere al Consiglio della classe coinvolta. Nel caso di viaggi organizzati per più classi, deve essere garantita la presenza di almeno un docente per ciascuna classe partecipante. Solo in via eccezionale, e su autorizzazione del Dirigente scolastico, è consentito l'affiancamento di un docente esterno al Consiglio di classe. Non è ammessa la partecipazione di persone estranee alla scuola, salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente.

  2. Per i soggiorni linguistici all'estero con studenti di più classi, gli accompagnatori sono individuati tra i docenti di lingue straniere/CLIL o tra i docenti con comprovata competenza linguistica (livello minimo B2).

  3. Al fine di garantire la piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la scuola organizza forme di accompagnamento e assistenza personalizzata per ciascun alunno con disabilità.

  4. Al fine di garantire l'equa distribuzione dei carichi di vigilanza, l'avvicendamento didattico e di non pregiudicare la continuità dell'attività di insegnamento nelle altre classi in cui si presta servizio, ciascun docente non può essere impegnato in attività di accompagnamento per un numero complessivo superiore a 8 giorni nel corso dell'anno scolastico. Sono escluse dal computo le uscite didattiche sul territorio, le competizioni sportive ufficiali e i campionati studenteschi. Eventuali eccezioni sono valutate e approvate dal Dirigente scolastico per comprovate ragioni organizzative.

  5. Per i docenti con rapporto di lavoro part-time, la partecipazione alle attività di accompagnamento è proporzionata al monte ore di servizio prestato, salvo diversa disponibilità espressamente dichiarata dal docente interessato e dietro approvazione del Dirigente scolastico.

Art. 10 - Responsabilità legale e vigilanza

  1. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilare sugli studenti per l'intera durata dell'uscita, con la responsabilità civile prevista dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

  2. Ai sensi dell'Art. 61 della Legge 312/1980, la responsabilità economica del docente verso l'Amministrazione per danni causati dagli alunni "è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave".

  3. Nei soggiorni linguistici e negli scambi con sistemazione in famiglia, la custodia nelle ore notturne e casalinghe competono al nucleo familiare ospitante. I docenti mantengono l'obbligo di reperibilità e pronto intervento per le emergenze.