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Titolo V - Aspetti economici, controllo del costo e recesso

Art. 13 - Limiti di spesa

  1. Come previsto dalla delibera del Consiglio dell'Istituzione (n. 8 del 28 novembre 2023), il costo massimo giornaliero previsto per ciascun alunno partecipante a viaggi di istruzione plurigiornalieri è fissato in €110,00 al giorno (comprensivo di trasporto, alloggio e ingressi).

  2. Il massimale di spesa per ogni viaggio con pernottamento è quindi calcolato in relazione al numero di giorni previsti per l'anno di corso (cfr. Art. 4).

Art. 14 - Acconti, saldi e penali di rinuncia

  1. Per le visite guidate e le uscite didattiche della durata di una sola giornata non è prevista alcuna quota di adesione preliminare (acconto); il versamento della quota individuale viene effettuato dalle famiglie in un'unica soluzione entro la scadenza indicata dalla segreteria a seguito dell'autorizzazione dell'attività.

  2. Per i soli viaggi di istruzione plurigiornalieri - secondo l'iter definito nell'Art. 12 - è richiesto alle famiglie il versamento di una quota di acconto pari al 25% del massimale di spesa previsto per l'anno di corso (cfr. Art. 13; ad esempio, per un viaggio di 2 giorni con 1 pernottamento in una classe terza: € 110,00 × 2 giorni = € 220,00 di spesa massima; quota di acconto del 25% = € 55,00).

  3. L'acconto del 25% è vincolante per il pagamento del successivo saldo e può essere utilizzato dall'istituto per il pagamento di eventuali penali richieste dalle agenzie nel caso di annullamento previsto dall'Art. 7.

  4. Il mancato versamento del saldo entro i termini stabiliti dalla segreteria comporta l'esclusione dello studente dal viaggio e la perdita integrale della quota di acconto del 25%, la quale viene incamerata dall'istituto a copertura delle spese fisse e degli impegni contrattuali già assunti.

  5. In caso di successiva rinuncia al viaggio per comprovati motivi di salute, la restituzione delle somme versate è subordinata esclusivamente alle condizioni contrattuali dell'agenzia fornitrice e alla polizza assicurativa stipulata, senza che ciò comporti alcun obbligo di rimborso diretto o anticipazione a carico della scuola.

  6. Per i soggiorni linguistici all'estero - secondo l'iter definito nell'Art. 12-bis - il pagamento dell'acconto non è in alcun caso rimborsabile qualora lo studente decida successivamente di ritirarsi dall'iniziativa.