Capo 2 - Organi dell'istituzione autonoma
Art. 5 Organi dell'istituzione
Gli organi dell'istituzione sono:
- il consiglio dell'istituzione;
- il dirigente dell'istituzione;
- il collegio dei docenti;
- il consiglio di classe;
- il nucleo interno di valutazione;
- il revisore dei conti.
Presso l'istituzione sono altresì istituite la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, nonché la consulta degli studenti ai sensi dall'articolo 28 della medesima legge provinciale.
Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.
Art. 6 Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione
Il consiglio dell'istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:
- il dirigente dell'istituzione;
- 8 rappresentanti dei docenti;
- 4 rappresentanti dei genitori;
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
- 4 rappresentanti degli studenti.
Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
Il presidente è eletto dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.
Art. 7 Funzioni del consiglio dell'istituzione
Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
- lo statuto;
- il regolamento interno;
- il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
- il progetto d'istituto;
- la carta dei servizi;
- il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
- il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti è obbligatorio acquisire preventivamente il parere della relativa consulta.
Art. 8 Funzioni del dirigente dell'istituzione
Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
- cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
- elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della gestione stessa;
- promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla - legge e dai contratti di lavoro;
- adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa consulta. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.
Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 84, comma 4, lettera c) e 102, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.
Il dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.
Art. 9 Composizione del collegio dei docenti
- Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
- Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti.
- Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.
Art 10 Funzioni del collegio dei docenti
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Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
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l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
- l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
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la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
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Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.
- Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti acquisisce preventivamente il parere della relativa consulta.
Art. 11 Composizione del consiglio di classe
- Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche.
- Fanno parte del Consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti.
- I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 2 mesi dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
- Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.
Art. 12 Funzioni del consiglio di classe
- Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
- Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali. Le proposte di voto per le votazioni finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
- Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
- Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.
Art. 13 Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione
- Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dura in carica un anno. Il numero complessivo dei componenti è di 7 membri di cui 4 appartenenti alla componente docenti, 1 a quella dei genitori, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, 1. agli studenti.
- I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla consulta dei genitori, dalla consulta degli studenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
- Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.
- La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
- Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno.
Art. 14 Funzioni del nucleo interno di valutazione
- Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
- Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.
- Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento della Provincia autonoma di Trento, competente in materia di istruzione.
Art. 15 Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti
- Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
- Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
- Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.
Art. 16 Consulta degli studenti
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La consulta degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare di:
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assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
- favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, di discuterle e formulare proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
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esprimere i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo di valutazione interno in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione; per le materie che riguardano gli studenti l'acquisizione di tali pareri è obbligatoria.
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La consulta degli studenti è composta da:
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i rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;
- i rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione;
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i rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale.
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La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
- Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
- Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. L'istituzione mette a disposizione della consulta degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.
Art. 17 Consulta dei genitori
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La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
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assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
- favorisce la conoscenza delle opportunità offerte, ne discute e formula proposte di miglioramento e di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione;
- esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti e dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
-
promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
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La consulta dei genitori è composta da:
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i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
- i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
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i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.
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La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
- Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
- L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.