Capo 5 - Partecipazione all'attività dell'istituzione
Art. 28 Diritto di riunione e di assemblea
L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni che rispettino quanto previsto dal comma 3.
Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.
Art. 29 Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico
Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.