Capo 7 - Norme finali
Art. 32 Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto
- Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
- In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
- A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
- Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.