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Capo 7 - Norme finali

Art. 32 Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

  1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
  2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
  3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
  4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.