Vai al contenuto

Capo 6 - Rapporti con il territorio

Art 30 Partecipazione a progetti e iniziative

  1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
  2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o imprese simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

  3. instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;

  4. partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 31 Modalità di partecipazione

  1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 30, comma 2, l'istituzione:

  2. aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;

  3. attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
  4. promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;

  5. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

  6. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
  7. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
  8. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.