Capo 6 - Rapporti con il territorio
Art 30 Partecipazione a progetti e iniziative
- L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
-
A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o imprese simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
-
instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
- partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.
Art. 31 Modalità di partecipazione
-
Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 30, comma 2, l'istituzione:
-
aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
-
promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;
-
Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.
- La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
- Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.