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Capo 3 - Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 18 Contenuti del progetto d'istituto

  1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
  2. Il progetto d'istituto contiene:

  3. l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;

  4. gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;
  5. il quadro dell'offerta formativa curricolare;
  6. i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
  7. le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
  8. i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
  9. i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
  10. i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
  11. i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
  12. le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
  13. le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
  14. gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica;

Art 19 Approvazione e durata del progetto d'istituto

  1. Il progetto d'istituto è adottato dal Consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
  2. Alla elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti.
  3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione, avuto riguardo in particolare alla presenza di minoranze linguistiche.
  4. Il progetto d'istituto, di durata, è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di dicembre in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell'iscrizione e l'applicazione dall'anno scolastico successivo.
  5. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 20 Carta dei servizi

  1. Entro un anno dall'adozione dello statuto, il consiglio dell'istituzione approva la carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
  2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

  3. i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;

  4. i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
  5. i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
  6. i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
  7. i servizi amministrativi e relative procedure;
  8. i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
  9. le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
  10. le procedure per i reclami;
  11. i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze e reclami;

  12. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell'istituzione in un'ottica di collaborazione e condivisione.

  13. La carta dei servizi è resa pubblica con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito WEB e sintesi sul testo del progetto d'istituto.

Art. 21 Contenuti del regolamento interno

  1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti, e in particolare stabilisce:

  2. gli orari dell'attività scolastica;

  3. le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
  4. i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
  5. il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
  6. il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
  7. i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi e gli stage formativi;
  8. l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
  9. i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
  10. il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
  11. i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta

  12. Il regolamento interno inoltre provvede a definire le modalità:

  13. di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

  14. per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
  15. di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
  16. di funzionamento della consulta dei genitori e della consulta degli studenti;
  17. per la pubblicità degli atti.

Art. 22 Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

  1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
  2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 23 Diritti fondamentali degli studenti

  1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

  2. ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;

  3. ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curricolo maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
  4. ad essere informato in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
  5. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; di assemblea, di riunione e di associazione;
  6. ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo; alla privacy e alla sicurezza.

Art. 24 Doveri fondamentali degli studenti

  1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

  2. alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;

  3. ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
  4. al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
  5. al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
  6. ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
  7. ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
  8. a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 25 Mancanze disciplinari e relative sanzioni

  1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

  2. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

  3. la responsabilità disciplinare è personale;
  4. in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
  5. comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

  6. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

  7. del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;

  8. del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
  9. del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
  10. dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.

  11. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 26 Modalità di approvazione dei regolamenti

  1. Il consiglio dell'istituzione entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
  2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, la consulta dei genitori, e la consulta degli studenti.
  3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.