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Capo 4 - Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 27 Bilancio di previsione e conto consuntivo

  1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
  2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
  3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
  4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.